
Con la presentesi forniscono chiarimenti in merito allo stato di armonizzazione della norma EN17235:2024 e alle condizioni attualmente applicabili per la marcatura CE dei dispositivi di ancoraggio SISA, a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 e del relativo periodo di coesistenza.
Con lapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 della Commissione, del 6 febbraio 2026, la norma EN 17235:2024 è stata armonizzata ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (CPR).
A seguito dell’armonizzazione, la EN 17235:2024, relativa ai dispositivi di ancoraggio permanenti e ai ganci di sicurezza destinati all’installazione in copertura, assume rilevanza ai fini dell’apposizione della marcatura CE sui prodotti cui essa si applica.
La Decisione(UE) 2026/284 stabilisce un periodo di coesistenza dal 09 febbraio 2026 al 09 agosto 2027, al fine di consentire ai fabbricanti, ai laboratori di prova e agli organismi notificati di adeguarsi ai nuovi requisiti normativi.
Alla data odierna, non risultando ancora pienamente operativi laboratori o organismi notificati per lo svolgimento delle attività previste dalla norma armonizzata, durante il periodo di coesistenza le norme UNI 11578:2015 ed EN 795:2012 continuano a costituire un riferimento tecnico valido e riconosciuto.
Il periodo di coesistenza è stato introdotto per assicurare una transizione graduale tra i diversi riferimenti normativi, al fine di garantire l’effettiva disponibilità di prodotti conformi sul mercato.
A decorrere dal 10 agosto 2027, la marcatura CE conforme alla EN 17235:2024 diverrà obbligatoria, con piena applicazione delle disposizioni previste dal CPR in materia di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP),esecuzione delle prove di tipo e attuazione del controllo della produzione infabbrica (FPC).